Opportunità di lavoro - Comune di MIRABELLA ECLANO - Adesione alla convenzione ANCI - Collegi Geometri Campani.
13/10/2021 di Tiziano Sellitto
Continuano le adesioni alla convenzione sottoscritta tra Anci Campania e i Collegi Geometri Campani.
Dopo il Comune di Caposele e di Ariano Irpino, anche il Comune di MIRABELLA ECLANO ha deliberato l’adesione alla convenzione, demandando a questo Collegio la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei nostri iscritti, ai fini dell’espletamento delle mansioni richieste.
Gli interessati, pertanto, devono far pervenire la propria entro le ore 14 di venerdì 29 ottobre 2021, indicando su carta libera semplicemente il riferimento “Manifestazione di interesse Comune di Mirabella Eclano”, le proprie generalità con dichiarazione di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione al Collegio e dei contributi alla Cassa Geometri. È un breve curriculum dove si indicano le principali attività svolte nella professione. Il tutto da inviare a [email protected] per maggiori informazioni consultate il ns sito www.geometri.av.it con cordialità Antonio Santosuosso
13/10/2021 di Tiziano Sellitto
Continuano le adesioni alla convenzione sottoscritta tra Anci Campania e i Collegi Geometri Campani.
Dopo il Comune di Caposele e di Ariano Irpino, anche il Comune di MIRABELLA ECLANO ha deliberato l’adesione alla convenzione, demandando a questo Collegio la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei nostri iscritti, ai fini dell’espletamento delle mansioni richieste.
Gli interessati, pertanto, devono far pervenire la propria entro le ore 14 di venerdì 29 ottobre 2021, indicando su carta libera semplicemente il riferimento “Manifestazione di interesse Comune di Mirabella Eclano”, le proprie generalità con dichiarazione di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione al Collegio e dei contributi alla Cassa Geometri. È un breve curriculum dove si indicano le principali attività svolte nella professione. Il tutto da inviare a [email protected] per maggiori informazioni consultate il ns sito www.geometri.av.it con cordialità Antonio Santosuosso
MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Il Consiglio dei Ministri, ha dato il via libera alle modifiche del Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, le modifiche sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.
Tra le misure, il coordinamento di INL e Asl dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007.
Inoltre, è stato stabilito che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato in materia prevenzionistica - analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl - vadano a integrare un apposito capitolo dell'INL stesso, finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
Cambiano anche le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro così come l'individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi. In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna "recidiva" ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Si allegano le slide del Ministero
Il Consiglio dei Ministri, ha dato il via libera alle modifiche del Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, le modifiche sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.
Tra le misure, il coordinamento di INL e Asl dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007.
Inoltre, è stato stabilito che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato in materia prevenzionistica - analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl - vadano a integrare un apposito capitolo dell'INL stesso, finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
Cambiano anche le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro così come l'individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi. In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna "recidiva" ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Si allegano le slide del Ministero
LE LINEE GUIDA PER IL GREEN PASS OBBLIGATORIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI
Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro) recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, per chiunque svolga una attivita’ lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass.
Confprofessioni ha messo a punto le linee guida dirette a fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle citate disposizioni e in particolare per l’individuazione di idonee misure organizzative entro e non oltre il 15 ottobre 2021.
Soggetti obbligati a esibire la certificazione verde
Il titolare dello studio professionale e/o persona da lui incaricata formalmente dovrà richiedere l’esibizione del green pass, oltre che ai propri lavoratori dipendenti anche a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale (a titolo esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti). Non rileva la durata o l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro. Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dal titolare dell’attività o dal suo incaricato.
Sono obbligati anche i Collegi e gli Enti ad adottare le norme per il green pass
Coloro che transitano negli uffici pubblici e privati, si dovranno attenere alle regole imposte dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro),
Si allegano le Linee Guida di Confprofessioni e l’iconografia per gli studi professionali
Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro) recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, per chiunque svolga una attivita’ lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass.
Confprofessioni ha messo a punto le linee guida dirette a fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle citate disposizioni e in particolare per l’individuazione di idonee misure organizzative entro e non oltre il 15 ottobre 2021.
Soggetti obbligati a esibire la certificazione verde
Il titolare dello studio professionale e/o persona da lui incaricata formalmente dovrà richiedere l’esibizione del green pass, oltre che ai propri lavoratori dipendenti anche a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale (a titolo esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti). Non rileva la durata o l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro. Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dal titolare dell’attività o dal suo incaricato.
Sono obbligati anche i Collegi e gli Enti ad adottare le norme per il green pass
Coloro che transitano negli uffici pubblici e privati, si dovranno attenere alle regole imposte dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro),
Si allegano le Linee Guida di Confprofessioni e l’iconografia per gli studi professionali
Ancora posti disponibili per seminario del 26 ottobre prossimo il primo evento in presenza dopo la seconda ondata della pandemia 😷 vi aspetto iscrivetevi un abbraccio 🤗
Nuovo sportello telematico per le pratiche edilizie per il comune di Avellino
Prenotazione online con il tecnico di servizio sportello catastale in allega comunicazione dell’agenzia delle entrate di Avellino