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Ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per viaggiare sui mezzi del servizio di trasporto pubblico locale Γ¨ sempre obbligatorio, dal 25 dicembre 2021, indossare una mascherina di tipo #FFP2 a protezione di naso e bocca.
Mascherine chirurgiche o altri tipi di protezione non potranno pertanto essere ritenute valide.
Rimane altresì obbligatorio, come disposto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il possesso del green pass per tutti i passeggeri, con la sola esclusione delle persone di età inferiore ai dodici anni e di coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di una idonea certificazione medica.
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Ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per viaggiare sui mezzi del servizio di trasporto pubblico locale Γ¨ sempre obbligatorio, dal 25 dicembre 2021, indossare una mascherina di tipo #FFP2 a protezione di naso e bocca.
Mascherine chirurgiche o altri tipi di protezione non potranno pertanto essere ritenute valide.
Rimane altresì obbligatorio, come disposto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il possesso del green pass per tutti i passeggeri, con la sola esclusione delle persone di età inferiore ai dodici anni e di coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di una idonea certificazione medica.
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GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINE FFP2
π Ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, per viaggiare sugli autobus e sulle imbarcazioni del servizio marittimo di Tpl Fvg Γ¨ obbligatorio dal 10 gennaio 2022 il possesso del green pass rafforzato.
π Il green pass rafforzato si ottiene:
π al termine del ciclo vaccinale primario anti-SARS-CoV-2 o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
π dopo la guarigione da COVID-19.
βοΈ Il green pass base rilasciato a seguito di tampone non Γ¨ pertanto piΓΉ sufficiente per viaggiare sui mezzi del servizio di trasporto pubblico locale.
Le disposizioni sul green pass rafforzato non si applicano alle persone di etΓ inferiore ai dodici anni e alle persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di una certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.
Si precisa che l'esibizione del solo certificato di avvenuta vaccinazione non consente di viaggiare sui mezzi di Tpl Fvg: la norma prevede infatti il possesso del green pass attivo e verificabile.
Il mancato rispetto delle disposizioni sul green pass rafforzato comporta una #sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.
Ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, rimane confermato per tutti i passeggeri l'obbligo di indossare una mascherina di tipo #FFP2 a protezione di naso e bocca. Mascherine chirurgiche o altri tipi di protezione non potranno essere ritenute valide.
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GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINE FFP2
π Ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, per viaggiare sugli autobus e sulle imbarcazioni del servizio marittimo di Tpl Fvg Γ¨ obbligatorio dal 10 gennaio 2022 il possesso del green pass rafforzato.
π Il green pass rafforzato si ottiene:
π al termine del ciclo vaccinale primario anti-SARS-CoV-2 o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
π dopo la guarigione da COVID-19.
βοΈ Il green pass base rilasciato a seguito di tampone non Γ¨ pertanto piΓΉ sufficiente per viaggiare sui mezzi del servizio di trasporto pubblico locale.
Le disposizioni sul green pass rafforzato non si applicano alle persone di etΓ inferiore ai dodici anni e alle persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di una certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.
Si precisa che l'esibizione del solo certificato di avvenuta vaccinazione non consente di viaggiare sui mezzi di Tpl Fvg: la norma prevede infatti il possesso del green pass attivo e verificabile.
Il mancato rispetto delle disposizioni sul green pass rafforzato comporta una #sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.
Ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, rimane confermato per tutti i passeggeri l'obbligo di indossare una mascherina di tipo #FFP2 a protezione di naso e bocca. Mascherine chirurgiche o altri tipi di protezione non potranno essere ritenute valide.
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