SUPERBONUS: GLI EMENDAMENTI PRESENTATI PER GLI INTERVENTI EDILIZI E L’UTILIZZO DELLE DETRAZIONI FISCALI
Sono stati presentati diversi emendamenti che riguardano il Superbonus gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Ora sarà l’aula del Senato a discutere sul testo del disegno di legge (in previsione il 6 settembre).
Relativamente all’art. 119 del Decreto Rilancio non poteva mancare l’emendamento volto a concedere più tempo per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% per gli interventi sugli edifici unifamiliari.
L’emendamento 12.0.8 chiede di aggiungere al D.L. n. 115/2022 l’art. 12-bis che vorrebbe modificare l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio. Sarebbe il comma relativo alle eccezioni temporali alla scadenza generale del 30 giugno 2022.
In particolare, con questa modifica si chiede di abrogare dal secondo periodo le seguenti parole “a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. In questo modo la scadenza per le unifamiliari sarebbe fissata al 31 dicembre 2022 senza necessità di dover completare il 30% del SAL entro il 30 settembre 2022.
L’emendamento 33.0.3 chiede di aggiungere al Decreto Aiuti-bis l’art. 33-bis che modifica l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio prorogando la scadenza delle unifamiliari al 2023.
Cessione dei crediti edilizi: la responsabilità solidale
Altri emendamenti riguardano una soluzione definitiva al problema del blocco della cessione dei crediti edilizi.
Le ultime modifiche arrivate dal Decreto Aiuti e dal Decreto Semplificazioni fiscali sono state vanificate dai contenuti della super circolare n. 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate sulla responsabilità solidale dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei cessionari che acquistano i crediti.
Gli emendamenti 12.0.9, 12.0.10, 12.0.11 e 12.0.12 chiedono di aggiungere al Decreto Aiuti-bis l’art. 12-bis titolato “Bonus edilizi – Responsabilità del cessionario finale”. Questa disposizione prevede una modifica dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio ed in particolare:
▪ alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”;
▪ alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”.
In questo modo ai cessionari che non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, sarebbe esclusa qualsiasi tipo di responsabilità solidale.
Un altro emendamento (il 31.0.2) chiede di aggiungere l’art. 31-bis col quale viene previsto direttamente che per i cessionari non si applica la responsabilità in solido di cui all’articolo 121, comma 6, Decreto Rilancio, anche per i crediti maturati prima dell’entrate in vigore della legge di conversione.
Credibilità dei crediti di imposta
Altri interessanti emendamenti riguardano la credibilità dei crediti di imposta. In particolare sono proposte le seguenti modifiche dell’art. 121 del Decreto Rilancio:
Sono stati presentati diversi emendamenti che riguardano il Superbonus gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Ora sarà l’aula del Senato a discutere sul testo del disegno di legge (in previsione il 6 settembre).
Relativamente all’art. 119 del Decreto Rilancio non poteva mancare l’emendamento volto a concedere più tempo per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% per gli interventi sugli edifici unifamiliari.
L’emendamento 12.0.8 chiede di aggiungere al D.L. n. 115/2022 l’art. 12-bis che vorrebbe modificare l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio. Sarebbe il comma relativo alle eccezioni temporali alla scadenza generale del 30 giugno 2022.
In particolare, con questa modifica si chiede di abrogare dal secondo periodo le seguenti parole “a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. In questo modo la scadenza per le unifamiliari sarebbe fissata al 31 dicembre 2022 senza necessità di dover completare il 30% del SAL entro il 30 settembre 2022.
L’emendamento 33.0.3 chiede di aggiungere al Decreto Aiuti-bis l’art. 33-bis che modifica l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio prorogando la scadenza delle unifamiliari al 2023.
Cessione dei crediti edilizi: la responsabilità solidale
Altri emendamenti riguardano una soluzione definitiva al problema del blocco della cessione dei crediti edilizi.
Le ultime modifiche arrivate dal Decreto Aiuti e dal Decreto Semplificazioni fiscali sono state vanificate dai contenuti della super circolare n. 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate sulla responsabilità solidale dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei cessionari che acquistano i crediti.
Gli emendamenti 12.0.9, 12.0.10, 12.0.11 e 12.0.12 chiedono di aggiungere al Decreto Aiuti-bis l’art. 12-bis titolato “Bonus edilizi – Responsabilità del cessionario finale”. Questa disposizione prevede una modifica dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio ed in particolare:
▪ alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”;
▪ alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”.
In questo modo ai cessionari che non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, sarebbe esclusa qualsiasi tipo di responsabilità solidale.
Un altro emendamento (il 31.0.2) chiede di aggiungere l’art. 31-bis col quale viene previsto direttamente che per i cessionari non si applica la responsabilità in solido di cui all’articolo 121, comma 6, Decreto Rilancio, anche per i crediti maturati prima dell’entrate in vigore della legge di conversione.
Credibilità dei crediti di imposta
Altri interessanti emendamenti riguardano la credibilità dei crediti di imposta. In particolare sono proposte le seguenti modifiche dell’art. 121 del Decreto Rilancio:
▪ al comma 1, alla lettera a), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: “, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
▪ al comma 1, alla lettera b), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: “, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
Altra importante modifica riguarda l’inserimento all’art. 121 del Decreto Rilancio dei commi 1.1 e 1-quinquies che prevedono:
1.1 Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall’istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d’imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.
1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L’Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all’articolo 122-bis.
▪ al comma 1, alla lettera b), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: “, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
Altra importante modifica riguarda l’inserimento all’art. 121 del Decreto Rilancio dei commi 1.1 e 1-quinquies che prevedono:
1.1 Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall’istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d’imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.
1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L’Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all’articolo 122-bis.
LA NOTA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DEL D.M. 28/02/2017 N. 58 E DELLE LINEE GUIDA AD ESSO ALLEGATE– Divulgabile agli iscritti
SUPERBONUS E UNIFAMILIARI: LE NOVITA’ SUL SAL AL 30%
L’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una proroga condizionata per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) nel caso di interventi su edifici unifamiliari. Una proroga al 31 dicembre 2022 che può essere utilizzata solo da chi al 31 settembre 2022 ha completato il 30% dell’intervento complessivo.
Infatti, nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), è previsto che “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Cosa rientra nel 30%, è stato specificato in una nota arrivata dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus che, rispondendo ad un quesito formulato dalla Rete delle Professioni Tecniche ha fornito questo importante chiarimento.
La Commissione consuntiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver ricordato la formulazione del secondo periodo, comma 8-bis, dell’art. 119 del Decreto Rilancio e richiamando la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021 ha confermato che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.
Su chi dovrà attestare il SAL, la commissione ha confermato che il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria.
A titolo di esemplificativo la Commissione ricorda che potrà essere utilizzato:
il libretto delle misure;
lo stato d’avanzamento lavori;
il rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
copia di bolle e/o fatture.
Tutta documentazione che dovrà essere allegata alla dichiarazione del direttore dei lavori e che dovrà essere esibita nel caso di un eventuale richiesta degli organi di controllo.
La Commissione, infine, raccomanda:
la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie;
la trasmissione via PEC o raccomandata al committente e all’impresa di questa dichiarazione, unitamente a tutta la documentazione a supporto.
Nota della Commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
SUPERBONUS E UNIFAMILIARI: LE NOVITA’ SUL SAL AL 30%
L’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una proroga condizionata per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) nel caso di interventi su edifici unifamiliari. Una proroga al 31 dicembre 2022 che può essere utilizzata solo da chi al 31 settembre 2022 ha completato il 30% dell’intervento complessivo.
Infatti, nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), è previsto che “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Cosa rientra nel 30%, è stato specificato in una nota arrivata dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus che, rispondendo ad un quesito formulato dalla Rete delle Professioni Tecniche ha fornito questo importante chiarimento.
La Commissione consuntiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver ricordato la formulazione del secondo periodo, comma 8-bis, dell’art. 119 del Decreto Rilancio e richiamando la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021 ha confermato che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.
Su chi dovrà attestare il SAL, la commissione ha confermato che il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria.
A titolo di esemplificativo la Commissione ricorda che potrà essere utilizzato:
il libretto delle misure;
lo stato d’avanzamento lavori;
il rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
copia di bolle e/o fatture.
Tutta documentazione che dovrà essere allegata alla dichiarazione del direttore dei lavori e che dovrà essere esibita nel caso di un eventuale richiesta degli organi di controllo.
La Commissione, infine, raccomanda:
la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie;
la trasmissione via PEC o raccomandata al committente e all’impresa di questa dichiarazione, unitamente a tutta la documentazione a supporto.
Nota della Commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Buon pomeriggio a tutti sembra il problema delle mappe sia risolto ho appena fatto richiesta e tutto ok datemi conferma se per tutti è così
Convenzione CNGeGL - ISMEA - Il Consiglio Nazionale ha stipulato un protocollo di intesa con l'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) relativamente all'affidamento di incarichi professionali a titolo oneroso.
Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura dell'allegato.
- https://www.geometri.av.it/a_inc/inc_news/index.php?cat_id=11&pub_id=2817&t=index&e=si&p=1
Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura dell'allegato.
- https://www.geometri.av.it/a_inc/inc_news/index.php?cat_id=11&pub_id=2817&t=index&e=si&p=1
www.geometri.av.it
Convenzione CNGeGL - ISMEA
Il Consiglio Nazionale ha stipulato un protocollo di intesa con l'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) re ...
📣 𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐭𝐢 𝐞' 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚: 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟕 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐞𝐝𝐝𝐢𝐭𝐢 𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚
Gli uffici di Cassa Geometri saranno aperti il 17 settembre per fornire risposte alle esigenze degli iscritti.
Il servizio sarà attivo dalle 9.00 alle 13.00, contattando il numero dedicato 06/32686300.
Per info 👇
https://bit.ly/3S1xnkl
Gli uffici di Cassa Geometri saranno aperti il 17 settembre per fornire risposte alle esigenze degli iscritti.
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Cassa Geometri - Il portale di cassa per i geometri
NOTIZIE ...
Cari colleghi, vi informo che la Rete ha provveduto ad avviare tutta una serie di verifiche di legittimità relative alle assurde richieste documentali (video) effettuate recentemente sulla piattaforma Deloitte (altre piattaforme non ne fanno richiesta).
È stata coinvolta ANCE e sarà coinvolta anche AdE per un intervento sulla Commissione di Monitoraggio presso il Cons. Sup. LL.PP.
buon lavoro
È stata coinvolta ANCE e sarà coinvolta anche AdE per un intervento sulla Commissione di Monitoraggio presso il Cons. Sup. LL.PP.
buon lavoro